Statuti dell’ Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco SVTSM/FSMPS/ASCMS
Nome e sede
Art.1
Con il nome Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco SVTSM/FSMPS/ASCMS
è costituita un’associazione come persona giuridica ai sensi dell’art. 60 ss. del Codice civile.
L’associazione è costituita per un periodo illimitato.
Art.2
La sede dell’associazione è il luogo di residenza del presidente in carica.
Obiettivo e finalità
Art.3
- L’obiettivo dell’associazione è quello di incentivare e divulgare la costruzione di muri a secco. A tal fine essa costituisce un centro di competenza e un ufficio di documentazione per la costruzione e la riparazione di muri a secco.
- L’associazione organizza e tiene corsi e mira alla costituzione di una formazione professionale o di una specializzazione riconosciuta dall’Ufficio federale.
- Inoltre l’associazione elabora le direttive per la garanzia di qualità dei lavori di muratura nella modalità a secco. L’associazione funge da mediatore di artigiani specializzati in muratura a secco per perizie e consulenze.
- Lo scopo è quello di mettere in piedi partnership in Svizzera e all’estero e di sviluppare a livello internazionale il know-how per i lavori di muratura a secco. Essa organizza viaggi specializzati e cura lo scambio di contatti con organizzazioni partner, interessati e simpatizzanti.
- L’associazione si sforza di far conoscere, stimare e conservare beni culturali e paesaggi antropizzati nella modalità costruttiva a secco.
Adesione
Art.4
Possono diventare soci dell’Associazione svizzera dei costruttori di muri a secco le persone naturali e giuridiche che riconoscono lo scopo dell’associazione e sono disposti a sostenerlo e in particolare persone che esercitano il lavoro artigianale della costruzione dei muri a secco.
L’associazione è costituita da soci singoli e ditte. Le richieste di accettazione devono essere inoltrate per iscritto all’associazione. Il consiglio direttivo decide in merito all’accettazione delle richieste con una maggioranza di tre quarti.
Art.5
Il contributo annuale viene stabilito dall’assemblea dei soci.
Art.6
L’adesione si estingue in caso di:
a) Recesso
b) Esclusione
c) Morte
Il recesso deve essere dichiarato per iscritto. Esso può avvenire solo per la fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di 6 mesi. L’esclusione può essere decisa dal consiglio direttivo con una maggioranza di tre quarti nei confronti di ogni socio che sia reo di una condotta disonesta o che danneggi gli interessi dell’associazione. Di regola la decisione di esclusione avviene solo dopo aver ascoltato il socio, gli viene comunicata per iscritto e ha validità immediata. Nei confronti dell’assemblea generale non ci sono possibilità di ricorso.
Organi
Art.7
Gli organi dell’Associazione svizzera dei costruttori dei muri a secco sono:
a) L’assemblea dei soci
b) Il consiglio direttivo
c) Il reparto revisione
L’assemblea dei soci
Art.8
L’assemblea regolare dei soci si tiene tutti gli anni entro i primi sei mesi dell’anno. L’assemblea dei soci viene preannunciata per iscritto a tutti i soci almeno 6 settimane prima della data della riunione, con indicazione dei punti da trattare da parte del consiglio direttivo.
I punti da trattare all’attenzione dell’assemblea dei soci devono essere comunicati al presidente tre settimane prima del termine della riunione.
La lista dei punti da trattare rivista viene consegnata all’assemblea dei soci.
Art.9
Un'assemblea dei soci straordinaria può essere convocata su decisione del consiglio direttivo, su richiesta di almeno un quinto dei soci o del reparto revisione. L'invito deve avvenire 20 giorni prima della convocazione.
Art.10
Le mansioni e competenze dell’assemblea dei soci sono le seguenti:
- Consegna del rapporto annuale, del conto annuale e del bilancio, nonché del rapporto del reparto revisione;
- Approvazione del consiglio direttivo e del reparto revisione;
- Determinazione del budget e dei contributi annuali;
- Elezione del presidente, degli altri soci del consiglio direttivo e del reparto revisione;
- Elaborazione dei punti da trattare del consiglio direttivo e dei soci, evasione dei ricorsi;
- Modifica degli statuti;
- Scioglimento dell’associazione.
Art.11
Le decisioni dell’assemblea dei soci vengono prese mediante votazione aperta con maggioranza semplice. La votazione si svolge in segreto solo se lo richiede la maggioranza dei soci presenti. In caso di parità di voti il presidente non ha diritto al voto decisivo. Tutti i soci presenti hanno lo stesso diritto di voto. Nel caso di persone naturali non sono ammesse rappresentanze. Le persone giuridiche valgono come soci ed esercitano il diritto di voto attraverso un rappresentante autorizzato.
Consiglio direttivo
Art.12
Il consiglio direttivo è composto da almeno quattro soci. L’elezione avviene per una durata della carica di due anni. È possibile effettuare una rielezione. A eccezione del presidente, il consiglio direttivo si costituisce da solo. Esso elegge un vicepresidente, un cassiere e un attuario.
Il consiglio direttivo è costituito da:
- Presidente
- Vicepresidente
- Cassiere
- Attuario
- Membro del consiglio direttivo
È consentito il cumulo di cariche.
Art.13
Il consiglio direttivo è autorizzato a deliberare se almeno ¾ dei membri sono presenti. Anche in caso di parità di voti, il voto del presidente conta come voto semplice. Il consiglio direttivo viene convocato su richiesta del presidente o su domanda di un suo membro.
Art.14
Il consiglio direttivo è l’organo di gestione dell’associazione e ne gestisce gli affari in conformità agli statuti. Al consiglio direttivo spettano tutte le competenze non esplicitamente riservate all’assemblea dei soci. Queste sono in particolare:
- Preparazione e svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- Elaborazione di statuti, domande e regolamenti;
- Accettazione ed esclusione di soci.
Art.15
È prevista la firma collettiva a due, a condizione che una delle due firme sia quella del presidente.
Reparto revisione
Art.16
L’anno amministrativo coincide con l’anno civile. Il 31 dicembre avviene la chiusura del bilancio annuale e la compilazione di un inventario.
Art. 17
Il reparto revisione verifica il bilancio annuale e redige una relazione scritta per l’assemblea dei soci. Esso presenta all’assemblea generale la richiesta di concessione o negazione del discarico nei confronti del cassiere e del consiglio direttivo.
Art.18
L’assemblea dei soci stabilisce il numero di revisori, come minimo uno. Essa può prevedere anche revisori sostitutivi. I membri del consiglio direttivo non possono essere contemporaneamente membri del reparto revisione.
Il patrimonio dell’associazione
Art.19
Il patrimonio dell’associazione è composto dai contributi annuali dei soci, dalle eccedenze del conto di gestione, da eventuali donazioni, contributi dell’organizzazione e da lasciti.
Art.20
Degli obblighi dell’associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell’associazione. Si esclude la responsabilità dei soci per gli obblighi dell’associazione. I soci la cui adesione si estingua prima di un eventuale scioglimento dell’associazione, non hanno diritto al patrimonio dell’associazione.
Modifica degli statuti e scioglimento dell’associazione
Art.21
Per la modifica degli statuti è necessaria la presenza di almeno tre quarti di tutti i soci. Per l’ammissione di una simile richiesta è necessaria una maggioranza di tre quarti. Se il numero degli aventi diritto al voto non raggiunge il quoziente di elettori necessario, entro sei settimane è necessario convocare una seconda assemblea dei soci con gli stessi punti da trattare. Questa è autorizzata a deliberare, senza tenere conto del numero di soci. In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea dei soci decide in merito alla suddivisione del ricavato della liquidazione.
Questi statuti sono stati approvati nella forma presente dall’assemblea dei fondatori.
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Presidente Vicepresidente
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Cassiere Attuario
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Membro del consiglio direttivo Membro del consiglio direttivo
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